Divieto di Fumo
Normativa sul divieto di fumo negli ambienti scolastici
Con la presente si ribadisce l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.
La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscono comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto si prefigge di:
- prevenire l’abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” (GU Serie Generale n.214 del 12/9/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce, all’Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole), il divieto di fumo nelle scuole.
All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, “i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni”.
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T (Causale: Infrazione divieto di fumo – IIS E. Majorana). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica e/o all’indirizzo mail segreteriadidattica@majoranabo.istruzioneer.it onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato i preposti all’applicazione del divieto, come di seguito specificato:
- Affatato Giuseppe
- Carofiglio Giuseppe
- Caruso Giuseppina
- Cipollone Marta
- Coluccia Alberto
- Delmonte Annamaria
- Della Mea Massimiliano
- De Vivo Sergio Maria Francesco
- Diambri Davide
- Florio Costanza
- Grilli Maria Cristina
- Guercio Alberto
- Nardella Ilaria Maria
- Negrini Stefano
- Padovan Luca
- Salatino Concetta
- Tiberini Lucia
- Zecchi Lisa
con i seguenti compiti:
- contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo, la compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva (ogni preposto seguirà la propria numerazione)
- richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”
- qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”
- provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’amministrazione
- individuano l’ammenda da comminare
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza
- consegnano la seconda all’ufficio di segreteria didattica.
Infine, si ricorda a tutto il personale e agli studenti che, oltre a non essere consentito fumare, la Legge n. 221/2015, sulla cosiddetta “green economy”, ha introdotto il divieto di “abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi” con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.
Chiunque violi i divieti di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Allegati
Ultima revisione il 17-09-2024